Informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari

Negli ultimi anni, le tematiche relative alla sostenibilità hanno assunto un’importanza crescente nell’ambito della regolamentazione finanziaria e della disciplina dei mercati, degli emittenti e degli intermediari. Il sistema finanziario può infatti offrire un contributo decisivo per supportare il perseguimento degli obiettivi di transizione ecologica e de-carbonizzazione fissati a livello europeo, integrando  valutazioni connesse alla sostenibilità nelle decisioni di investimento e nella prestazione dei servizi finanziari  e promuovendo la riallocazione del risparmio e degli investimenti privati verso prodotti e attività economiche sostenibili.

Per sostenere il ruolo svolto nell’ambito della sostenibilità nel  settore finanziario, il legislatore europeo ha adottato una pluralità di iniziative legislative e regolamentari, tra cui il Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (di seguito, “Regolamento 2088” o “SFDR”) e il Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili (di seguito, il “Regolamento Tassonomia”).

In particolare, il Regolamento 2088, anche al fine di rafforzare la trasparenza informativa e la fiducia degli investitori finali, richiede ai soggetti che operano sui mercati finanziari come gestori di patrimoni (c.d. partecipanti ai mercati finanziari) oppure come consulenti in materia di investimenti finanziari e assicurativi (c.d. consulenti finanziari) specifici obblighi di comunicazione in merito al proprio posizionamento riguardo alle tematiche di sostenibilità, vale a dire quelle tematiche connesse alla sostenibilità sul piano ambientale, sul piano sociale e relative alla corretta governance delle imprese (c.d. tematiche ESG).

Con la presente informativa, Allianz Bank Financial Advisors S.p.A. (di seguito, la “Banca”) intende ottemperare agli obblighi previsti dagli articoli 3, 4 e 5 del Regolamento 2088 illustrando le modalità con cui la Banca provvede a:

  • integrare i rischi di sostenibilità nei servizi di consulenza prestati;
  • considerare gli effetti negativi sui fattori di sostenibilità nei servizi di consulenza prestati
  • integrare i rischi di sostenibilità nelle politiche di remunerazione adottate.

Il “rischio di sostenibilità” è definito, dall’articolo 2 di SFDR, come un evento o una condizione attinente a fattori di tipo ambientale, sociale o di governance (in inglese noto con l’acronimo “ESG” ossia “Environmental, Social and Governance”) che, se si verificasse, potrebbe provocare un impatto negativo significativo sul valore di un investimento.

In altri termini, il “rischio di sostenibilità” (di seguito, anche “rischio ESG”) rappresenta il rischio che il valore di un investimento finanziario possa essere influenzato dagli eventi di tipo ambientale, sociale o connessi alla correttezza della gestione aziendale che possono riguardare le attività economiche oggetto di investimento.

I rischi connessi alle questioni ambientali sono di norma distinti tra rischi fisici “cronici” o “acuti”. I primi (rischi fisici cronici) riguardano situazioni permanenti, quali l’inquinamento atmosferico, l’innalzamento del livello del mare, la perdita di biodiversità e la deforestazione. I secondi (rischi fisici acuti), pertengono invece a situazioni emergenziali e catastrofiche che possono interessare l’ambiente, come le inondazioni, le frane e i terremoti.

Tali rischi possono impattare sul valore degli investimenti in quanto idonei a determinare effetti negativi per le singole imprese oggetto di investimento, provocando a danno delle stesse perdite materiali, cali della produttività o più in generale l’interruzione delle catene produttive.

Accanto a tali rischi, esistono poi i “rischi di transizione”, i quali fanno riferimento ai costi e  alle perdite finanziarie in cui può incorrere un’impresa, in modo diretto o indiretto, a seguito del processo di passaggio verso un’economia più sostenibile sotto il profilo ambientale.

I rischi connessi alle tematiche sociali includono situazioni relative al mancato rispetto delle norme in materia di diritto del lavoro (ad esempio, lavoro minorile o lavoro forzato), in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle tematiche di disuguaglianza e inclusività.

I rischi relativi alla governance possono includere situazioni relative all’inosservanza degli obblighi fiscali e/o la corruzione nell’ambito della gestione aziendale per via di una governance non adeguata con conseguenti impatti reputazionali e conseguente  rischio di sanzioni elevate.

I predetti rischi, similmente ai rischi ambientali, possono produrre impatti negativi per le imprese, e conseguentemente per gli investimenti in queste realizzati, in quanto ne possono influenzare l’efficienza, la redditività e la capacità di crescita traducendosi in perdite economiche, anche eventualmente derivanti da effetti negativi sul piano reputazionale.

Il Gruppo Allianz SE (di seguito, il “Gruppo”) ha definito sistemi e processi interni per individuare, valutare e gestire efficacemente i rischi di sostenibilità, provvedendo a integrare gli stessi nelle logiche aziendali nonché nei processi decisionali relativi alla gestione degli investimenti. Si precisa, in particolare, che il Gruppo:

  • ha aderito formalmente ai Principi di Investimento Responsabile (PRI), supportati dalle Nazioni Unite (www.unpri.org) che, insieme all’iniziativa finanziaria del “Programma delle Nazioni Unite per l’Ambiente” (UNEP FI) e al “Global Compact”, ha stabilito sei principi per un investimento responsabile;
  • ha individuato, quale priorità, l’impegno contro il riscaldamento globale e il cambiamento climatico; in tal senso  il Gruppo supporta gli obiettivi fissati dall’“Accordo sul Clima di Parigi” del 2015 e si è impegnato a ridurre rapidamente le emissioni di CO2 associate ai propri investimenti, con l’obiettivo di detenere un portafoglio attivi ad emissioni nette di CO2 pari a zero entro il 2050;
  • si è impegnato a eliminare, al più tardi entro il 2040, gli investimenti in società il cui fatturato è associato all’utilizzo del carbone.

Inoltre, Allianz SE, quale membro fondatore della “Net-Zero Asset Owner Alliance” promossa dalle Nazioni Unite, si è impegnata pubblicamente a costruire un portafoglio investimenti compatibile con l’obiettivo di limitare l’incremento massimo della temperatura media mondiale a 1.5° rispetto ai livelli preindustriali entro il 2050. Questo obiettivo implica il raggiungimento, entro tale data, di un portafoglio investimenti a zero emissioni nette.

In coerenza con l’approccio assunto dal Gruppo, la Banca ha intrapreso diverse iniziative funzionali all’integrazione, nell’ambito dei propri servizi consulenziali, dei rischi ESG e, più in generale, alla valorizzazione dei fattori connessi alle tematiche di sostenibilità ambientale, sociale e di buona governance.

In primo luogo, la Banca – per favorire l’implementazione di un processo d’investimento responsabile che consideri i fattori di sostenibilità – integra nei propri processi decisionali riguardanti la selezione di prodotti e strumenti finanziari oggetto di consulenza, oltre alle valutazioni finanziarie di carattere tradizionale, anche l’analisi dei fattori di sostenibilità e dei rischi ESG. In tale prospettiva, la Banca ha definito alcuni criteri che guidano il processo di analisi e scelta delle società (i.e. asset manager e compagnie assicurative, di seguito congiuntamente “Società”) i cui prodotti possono entrare a fare parte del catalogo di offerta della Banca (di seguito, “Catalogo di Offerta”). Tali criteri prendono in esame il grado di conformità alle tematiche di sostenibilità da parte delle singole Società così da assicurare che siano selezionate solo quelle Società che, nell’ambito delle attività condotte e delle soluzioni di investimento proposte, integrino  anche la valutazione dei rischi ESG.

In particolare, la Banca prevede che le Società per essere selezionate e rientrare nel Catalogo di Offerta debbano contestualmente:

  • aver aderito formalmente ai “Principi per l’Investimento Responsabile” (di seguito, “PRI”) delle Nazioni Unite (garantendo una valutazione PRI minima pari a “B”) o, in alternativa, aver adottato una propria politica dedicata alle tematiche ESG;
  • rispettare specifici criteri di esclusione definiti dal Gruppo, evitando di investire in determinate categorie di asset; in particolare, i criteri di esclusione a tal fine considerati riguardano (i) società che producono o sono collegate alla produzione delle c.d. armi controverse; (ii) le società il cui fatturato deriva principalmente dall’estrazione del carbone o dalla produzione di elettricità da carbone termico; (iii)  titoli governativi di paesi associati a gravi violazioni dei diritti umani e a gravi deficit nella gestione dei rischi ESG; (iv) le società che non hanno risposto positivamente al processo di partecipazione attiva (engagement) avviato dalla Capogruppo Allianz SE. L’applicazione di tali criteri si fonda sulla c.d. “Exclusion List” fornita dalla Capogruppo Allianz SE e su ulteriori dati forniti da info-provider specializzati.

I suddetti criteri consentono alla Banca di tenere conto, già in fase preliminare ossia in sede di definizione del Catalogo di Offerta, dei rischi di sostenibilità nelle consulenze prestate in quanto permettono alla stessa di offrire ai clienti finali prodotti e strumenti finanziari che, grazie alle politiche adottate e ai criteri di esclusione stabiliti dalle rispettive Società, sono potenzialmente meno vulnerabili al rischio che eventi ambientali, sociali o di governance possano influire negativamente sul relativo valore.

Allo scopo di perseguire le predette finalità, la Banca provvede inoltre a rilevare – attraverso la formulazione di specifiche domande incluse nel questionario di profilatura sottoposto agli investitori finali (c.d. “Modulo Unico” – “Sezione Obiettivi di Investimento”) – le informazioni circa le eventuali preferenze di sostenibilità degli stessi riguardo agli investimenti.

Le informazioni così raccolte sono utilizzate dalla Banca per la formulazione di raccomandazioni personalizzate idonee a riflettere le eventuali preferenze di sostenibilità espresse dai clienti oltre che gli obiettivi finanziari perseguiti. A tal fine, la Banca ha provveduto a stabilire apposite regole interne per l’analisi e selezione dei prodotti finanziari e assicurativi (di seguito, congiuntamente, “Prodotti”) che – valorizzando a diverso titolo le tematiche ESG – possano considerarsi rispondenti alle preferenze manifestate da quei clienti interessati a destinare parte dei propri investimenti a Prodotti che tengono in considerazione anche le tematiche ESG. In particolare, secondo le politiche interne previste dalla Banca, tali Prodotti sono esclusivamente quei Prodotti che:

  • sono soggetti al regime informativo di cui all’articolo 9 di SFDR, vale a dire i prodotti che hanno come obiettivo “investimenti sostenibili”;
  • sono soggetti al regime informativo di cui all’articolo 8 di SFDR, vale a dire i Prodotti che dichiarano espressamente di promuovere, tra le altre caratteristiche, caratteristiche ambientali o sociali, o una combinazione di tali caratteristiche, a condizione che le imprese in cui gli investimenti sono effettuati rispettino prassi di buona governance;
  • presentano un determinato rating ESG, definito attraverso le analisi condotte da un data provider esterno sulla base delle caratteristiche ambientali, sociali e di buona governance degli investimenti detenuti in portafoglio coerentemente con una soglia minima definita dalla Banca.

Venendo a tale ultima categoria di Prodotti, si precisa che il rating ESG viene determinato mediante:

  • la raccolta e l’analisi delle informazioni rese pubbliche da ciascun emittente incluso nel portafoglio del prodotto con riguardo all’impatto delle attività condotte e alle politiche di sostenibilità ambientale, sociale e di governance implementate;
  • l’assegnazione a ciascun emittente incluso nel portafoglio del Prodotto, sulla base dei dati raccolti, di un rating ESG espresso sia in termini generali e complessivi (riferiti cioè all’insieme delle variabili ESG considerate) sia in termini speciali (separatamente riferiti, cioè, alla sostenibilità sotto il profilo ambientale, sociale e di buona governance); tale rating viene determinato attraverso una metodologia che consente di valorizzare sia il livello di sostenibilità assoluta dell’emittente, sia il livello di sostenibilità conseguito dall’emittente in confronto ad emittenti operanti nel medesimo settore;
  • l’aggregazione dei rating attribuiti a ciascun emittente, ponderati in ragione della relativa presenza nel portafoglio del singolo Prodotto interessato.

In aggiunta a quanto precede, al fine di rafforzare e arricchire il supporto e l’assistenza fornita ai clienti in sede di prestazione dei servizi di consulenza, la Banca prevede iniziative formative e/o di aggiornamento professionale focalizzate sulle tematiche ESG e sulla finanza sostenibile destinate alla propria rete di financial advisors e alle strutture della Banca coinvolte nella distribuzione di Prodotti e servizi.

Per maggiori dettagli sulla gestione dei rischi ESG, si rimanda anche all’ESG Integration Framework

La Banca considera i principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità (c.d. PAI) nella prestazione dei propri servizi consulenziali con riguardo ai prodotti finanziari e ai prodotti di investimento assicurativi.

I PAI (Principal Adverse Sustainability Impact) sono indicatori che hanno lo scopo di rappresentare in che misura le decisioni di investimento prese potrebbero avere degli impatti negativi sui fattori di sostenibilità relativi ad aspetti ambientali, sociali, o su questioni relative al rapporto con i dipendenti, al rispetto dei diritti umani e alla lotta alla corruzione attiva e passiva.

Per maggiori informazioni si rimanda alla documentazione di seguito fornita:

La politica di remunerazione della Banca tiene conto della rilevanza delle tematiche di sostenibilità.

È previsto, infatti, che i target su cui si basa la retribuzione variabile includano anche, ove appropriati, indicatori di performance connessi a temi ESG e siano concepiti in modo da evitare di assumere rischi ESG eccessivi.

La componente variabile della remunerazione può, inoltre, non essere pagata o può essere ridotta nel caso vi sia una grave violazione degli standard e/o delle politiche del Gruppo. Per tutti i dettagli si rimanda alle informazioni sulle remunerazioni presente sul sito internet di Allianz SE.

ESG

Acronimo di “Environment, Social, Governance”, si riferisce a tutte le questioni legate alle tematiche ambientali, sociali e di governance.

Fattori ambientali

La lettera “E” nell’acronimo ESG: si intende la valutazione dei fattori che hanno un impatto sull’ambiente, quali gestione delle conseguenze del cambiamento climatico e soluzioni, efficienza energetica, trattamento dei rifiuti, inquinamento ed effetti più generali esercitati da un’impresa e dai suoi prodotti sul pianeta.

Fattori sociali

La lettera “S” nell’acronimo ESG: si riferisce ad aree quali diversità e inclusione, diritti umani, disuguaglianze, protezione dei dati, salute e sicurezza.

Governance

La lettera “G” nell’acronimo ESG: conosciuta anche come corporate governance, indica l’insieme dei diritti e delle responsabilità degli stakeholder e la qualità della gestione di un’impresa. Comprende tematiche quali a titolo esemplificativo: il rispetto di politiche di diversità nella composizione degli organi di amministrazione delle imprese, la presenza di consiglieri indipendenti, le modalità di remunerazione dei dirigenti retribuzione dei vertici aziendali.

Sostenibilità

La definizione più diffusa di Sostenibilità è riferibile a quanto riportato nel rapporto Brundtland nel 1987: “Lo Sviluppo Sostenibile è uno sviluppo che soddisfa i bisogni del presente senza compromettere la capacità delle generazioni future di soddisfare i propri”. 

Rischio di sostenibilità

Evento o condizione di tipo ambientale, sociale o di governance che, se si verificasse, potrebbe provocare un significativo impatto negativo effettivo o potenziale sul valore dell’investimento.

Investimento sostenibile

È l’investimento in un’attività economica che contribuisce: i) a un obiettivo ambientale, misurato, ad esempio, mediante indicatori chiave di efficienza delle risorse concernenti l’impiego di energia, l’impiego di energie rinnovabili, l’utilizzo di materie prime e di risorse idriche e l’uso del suolo, la produzione di rifiuti, le emissioni di gas a effetto serra nonché l’impatto sulla biodiversità e l’economia circolare o ii) a un obiettivo sociale, in particolare un investimento che contribuisce alla lotta contro la disuguaglianza, o che promuove la coesione sociale, l’integrazione sociale e le relazioni industriali, o un investimento in capitale umano o in comunità economicamente o socialmente svantaggiate a condizione che tali investimenti non arrechino un danno significativo a nessuno di tali obiettivi e che le imprese che beneficiano di tali investimenti rispettino prassi di buona governance, in particolare per quanto riguarda strutture di gestione solide, relazioni con il personale, remunerazione del personale e rispetto degli obblighi fiscali.

Finanza sostenibile

Secondo la definizione fornita dal “Piano d'azione per finanziare la crescita sostenibile” della Commissione Europea dell’8 marzo 2018, la finanza sostenibile fa generalmente riferimento al  processo di tenere in debita considerazione, nell’adozione di decisioni di investimento, i fattori ambientali e sociali, per ottenere maggiori investimenti in attività sostenibili e di più lungo termine.

Agenda 2030

L’ONU, durante il Summit sullo sviluppo sostenibile nel 2015, ha approvato l’Agenda 2030. L’Agenda 2030 individua gli impegni che dovranno essere raggiunti entro il 2030 dai 193 Stati aderenti all’iniziativa. Vengono identificati i diciassette obiettivi globali (SDGs) da raggiungere, suddivisibili poi in 169 target e 240 indicatori che monitorano nel tempo il perseguimento di questi obiettivi da parte dei paesi aderenti. L’Agenda 2030 si fonda sui criteri fondamentali dello sviluppo sostenibile: la crescita economica, l’inclusione sociale e la protezione dell’ambiente, la partnership globale e la pace.

Accordo di Parigi

L'accordo di Parigi è un trattato internazionale che vincola giuridicamente i suoi firmatari affinché agiscano per combattere i cambiamenti climatici. Nel 2015, per la prima volta, i governi hanno convenuto di comune accordo di compiere un importante sforzo collettivo per limitare il riscaldamento globale e affrontarne gli effetti. È entrato in vigore il 4 novembre 2016.

UN PRI - United Nation Principles for Responsible Investment (Principi per l’investimento responsabile delle Nazioni Unite)

Gli UN PRI sono stati lanciati dalle Nazioni Unite nel 2006 con l’intento di favorire la diffusione dell’investimento sostenibile e responsabile tra gli investitori istituzionali. L’adesione ai PRI comporta una valutazione annuale sul rispetto e l’applicazione dei seguenti principi: 1. incorporare parametri ambientali, sociali e di governance (ESG) nell’analisi finanziaria e nei processi di decisione riguardanti gli investimenti; 2. essere azionisti attivi e incorporare parametri ESG nelle politiche e pratiche di azionariato; 3. esigere la rendicontazione su parametri ESG da parte delle aziende oggetto di investimento; 4. promuovere l’accettazione e implementazione dei Principi nell’industria finanziaria; 5. collaborare per migliorare l’applicazione dei Principi; 6. rendicontare periodicamente sulle attività e progressi compiuti nell’applicazione dei Principi.

UN SDGS – United Nations Sustainable Development Goals 

I 17 SDGs (Obiettivi di Sviluppo Sostenibile) e i 169 sotto-obiettivi ad essi associati costituiscono il nucleo vitale dell’Agenda 2030. Tengono conto in maniera equilibrata delle tre dimensioni dello sviluppo sostenibile, ossia economica, sociale ed ecologica. Per la prima volta, un solo documento programmatico riunisce lo sviluppo sostenibile e la lotta alla povertà.

Gli Obiettivi di sviluppo sostenibile dovranno essere realizzati entro il 2030 a livello globale da tutti i Paesi membri dell’ONU. Ciò significa che ogni Paese del pianeta è chiamato a fornire il suo contributo per affrontare in comune queste grandi sfide:

  • sradicare la povertà in tutte le sue forme e ovunque nel mondo;
  • porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare, migliorare l’alimentazione e promuovere l’agricoltura sostenibile;
  • garantire una vita sana e promuovere il benessere di tutti a tutte le età;
  • garantire un’istruzione di qualità inclusiva ed equa e promuovere opportunità di apprendimento continuo per tutti;
  • raggiungere l’uguaglianza di genere e l’autodeterminazione di tutte le donne e ragazze;
  • garantire la disponibilità e la gestione sostenibile di acqua e servizi igienici per tutti;
  • garantire l’accesso all’energia a prezzo accessibile, affidabile, sostenibile e moderna per tutti;
  • promuovere una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, la piena occupazione e il lavoro dignitoso per tutti;
  • costruire un’infrastruttura resiliente, promuovere l’industrializzazione inclusiva e sostenibile e sostenere l’innovazione;
  • ridurre le disuguaglianze all’interno dei e fra i paesi;
  • rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, resilienti e sostenibili;
  • garantire modelli di consumo e produzione sostenibili;
  • adottare misure urgenti per combattere i cambiamenti climatici e le loro conseguenze;
  • conservare e utilizzare in modo sostenibile gli oceani, i mari e le risorse marine;
  • proteggere, ripristinare e promuovere l’uso sostenibile degli ecosistemi terrestri, gestire in modo sostenibile le foreste, contrastare la desertificazione, arrestare e invertire il degrado dei suoli e fermare la perdita di biodiversità;
  • promuovere società pacifiche e inclusive orientate allo sviluppo sostenibile, garantire a tutti l’accesso alla giustizia e costruire istituzioni efficaci, responsabili e inclusive a tutti i livelli;
  • rafforzare le modalità di attuazione e rilanciare il partenariato globale per lo sviluppo sostenibile.
Rating ESG

Il rating ESG (o rating di sostenibilità) può essere definito come un giudizio sintetico, complementare a quello utilizzato per i rating tradizionali, che certifica la solidità di un’organizzazione anche dal punto di vista degli aspetti ambientali, sociali e di governance, al fine di determinare la sostenibilità di un investimento nel medio-lungo periodo.

Regolamento Tassonomia

Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088.

Regolamento 2088 o SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation)

Il Regolamento Ue 2019/2088 della Commissione europea sull’informativa sulla sostenibilità dei servizi finanziari è entrato in vigore il 10 marzo 2021 e ha come scopo quello di ampliare e standardizzare le informazioni relative ai processi di investimento ESG. Grazie a queste informazioni, dovrebbe essere più semplice per gli investitori comparare diversi prodotti di investimento e comprenderne allo stesso tempo il livello di sostenibilità.

Prodotti articolo 8 del regolamento SFDR

Prodotti finanziari che promuovono, tra le altre caratteristiche, caratteristiche ambientali o sociali, secondo le quali le società in cui si investe devono seguire buone prassi di buona governance. Questi prodotti finanziari sono anche chiamati prodotti "light green". 

Prodotti articolo 9 del regolamento SFDR

Prodotti finanziari che hanno come obiettivo principale gli “investimenti sostenibili”. Questi prodotti finanziari sono anche chiamati prodotti “dark green”.

PAI - Principal Adverse Sustainability Impact 

I PAI sono indicatori che hanno lo scopo di rappresentare in che misura le decisioni di investimento prese potrebbero avere degli impatti negativi sui fattori di sostenibilità (c.d. fattori ESG) relativi ad aspetti ambientali, sociali, o su questioni relative al rapporto con i dipendenti, al rispetto dei diritti umani e alla lotta alla corruzione attiva e passiva. I PAI sono elencati nel Regolamento delegato n. 1288/2022/UE che integra il Regolamento SFDR e sono differenziati per il comparto ambientale e il comparto sociale dividendosi in obbligatori e opzionali.

Greenwashing

Il greenwashing è il processo volto a trasmettere una falsa impressione o fornire informazioni fuorvianti su quanto i prodotti di un'azienda siano rispettosi dell'ambiente. Il greenwashing è considerato un'affermazione infondata destinata a ingannare i consumatori e far credere loro che i prodotti di un'azienda siano ecologici.

EBA- European Banking Authority

L'EBA fa parte delle ESAs (European Supervisory Authorities). È un'autorità indipendente dell'UE, che opera per assicurare un livello di regolamentazione e di vigilanza prudenziale efficace e uniforme nel settore bancario europeo. Gli obiettivi generali dell'Autorità sono assicurare la stabilità finanziaria nell'UE e garantire l'integrità, l'efficienza e il regolare funzionamento del settore bancario.

ESMA - European Securities and Markets Authority

L'ESMA fa parte delle ESAs (European Supervisory Authorities). È un’autorità indipendente dell’UE, il cui obiettivo è migliorare la protezione degli investitori e promuovere mercati finanziari stabili e ordinati. Gli obiettivi dell’agenzia sono tre:

  • Tutela degli investitori: garantire un migliore soddisfacimento delle esigenze finanziarie dei consumatori e rafforzare i loro diritti, riconoscendo al tempo stesso le loro responsabilità;
  • Corretto funzionamento dei mercati: promuovere l’integrità, la trasparenza, l’efficienza e il corretto funzionamento dei mercati finanziari e una solida infrastruttura di mercato;
  • Stabilità finanziaria: rafforzare il sistema finanziario in modo che sia in grado di resistere agli shock e al logorio degli squilibri finanziari, e favorire la crescita economica.
EIOPA - European Insurance and Occupational Pensions Authority

L'EIOPA, fa parte delle ESAs (European Supervisory Authorities) è un organo consultivo indipendente della Commissione europea, del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea e fa parte delle ESA. EIOPA è un’agenzia dell'UE che svolge compiti giuridici, tecnici o scientifici specifici e fornisce consulenza basata su dati concreti, contribuendo a definire politiche e leggi informate a livello nazionale e dell'UE. È un organo indipendente che fornisce pareri alla Commissione europea, al Parlamento europeo e al Consiglio dell’UE. L’EIOPA ha il compito di:

  • Contribuire alla stabilità del sistema finanziario;
  • Garantire la trasparenza dei mercati e dei prodotti finanziari;
  • Contribuire alla protezione degli assicurati e degli iscritti e beneficiari dei sistemi pensionistici.

Data ultimo aggiornamento: Luglio 2025 Modifiche: riorganizzazione della struttura dei contenuti della pagina