Rapporti dormienti
Scopo della normativa
Che cosa dice la normativa?
La Legge 266 del 23 dicembre 2005 e il relativo Regolamento di Attuazione (DPR 116 del 22 giugno 2007) definiscono "dormienti" tutti quei rapporti contrattuali:
- in relazione ai quali non sia stata effettuata alcuna operazione o movimentazione ad iniziativa del Titolare del rapporto o di terzi da questo delegati, escluso l'intermediario non specificatamente delegato in forma scritta, per il periodo di tempo di 10 anni decorrenti dalla data di libera disponibilità delle somme e degli strumenti finanziari
- nei quali il valore dei beni sia superiore a 100,00 Euro.
Al verificarsi delle condizioni di "dormienza", l'intermediario invia al Titolare del rapporto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l'invito a impartire disposizioni, entro il termine di 180 giorni dalla data di ricezione. Decorso tale termine, il rapporto verrà estinto e le somme ed i valori relativi a ciascun rapporto verranno devoluti al Fondo istituito dalla suddetta Legge.
Il rapporto "dormiente" non sarà invece estinto dall'intermediario nel caso in cui, entro il predetto termine di 180 giorni, venga effettuata una operazione o movimentazione da parte del Titolare del rapporto o di terzi dallo stesso delegati, oppure si confermi comunque la volontà di mantenere in essere il rapporto stesso nella condizione in cui si trova.