A cura di Federico Vecchio

Definizione giuridica e struttura del trust

Il trust è un istituto giuridico di origine anglosassone, introdotto nel contesto italiano solo alla fine del secolo scorso. Per lungo tempo, la relativa ammissibi­lità nel nostro ordinamento è stata oggetto di dibattito, anche a causa dell’assenza di una disciplina interna espressa. Una parte significativa delle incertezze interpretative è stata supe­rata con la Convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985, relativa alla legge applica­bile ai trust e al loro riconoscimento, ratificata dall’Italia con la legge 16 ottobre 1989, n. 364.

A oltre 30 anni dalla ratifica della men­zionata Convenzione, il trust ha progressivamente trovato maggiore spazio, come dimostrano il sempre maggior numero di pronunce in ambito civile e tributario e il consolidarsi di prassi notarili sempre più strutturate.

Il crescente ricorso al trust si spiega so­prattutto in virtù della spiccata capacità dell’istituto di adattarsi a esi­genze patrimoniali complesse. In un contesto economico e familiare in con­tinua evoluzione, il trust si rivela particolarmente idoneo a rispondere a bisogni di protezione, continuità e pia­nificazione intergenerazionale. Basti pensare alla tutela dei soggetti più fragili, alla salvaguardia dell’impresa familiare o all’esigenza di assicurare stabilità patrimoniale, prevenendo conflitti nel tempo.

Il ricorso a questo istituto ha inoltre con­sentito, e consente, di offrire soluzioni di tutela in relazione a situazioni sostan­ziali ancora poco o non compiutamente disciplinate dal nostro ordinamento, come quelle che riguardano le coppie di fatto o i figli non riconosciuti. In tali ambiti, il trust assume la funzione di uno strumento di regolazione particolar­mente efficace, capace di modellarsi sulle esigenze concrete dei soggetti coinvolti e di dare risposta a interessi che richiedono un assetto flessibile ma giuridicamente solido.

Non esistendo una definizione normati­va puntuale di trust, l’istituto può essere descritto come l’operazione attraverso la quale un soggetto, il disponente o settlor, per atto tra vivi o a causa di morte, separa una parte del proprio patrimonio destinandola al persegui­mento di specifici interessi, a favore di uno o più beneficiari o per il raggiungi­mento di uno scopo determinato. La titolarità formale e la gestione dei beni vengono trasferite a un altro soggetto, il trustee, incaricato di amministrarli secondo le regole stabilite dal disponente.

Il trust rientra, pertanto, a pieno titolo tra gli strumenti di tutela e protezione del patrimonio.

Effetti giuridici del trust

L’effetto centrale dell’istituto è la segre­gazione patrimoniale: i beni conferiti costituiscono un patrimonio separato rispetto a quello personale non solo del settlor, ma anche del trustee. Ne deriva che tali beni non possono essere aggrediti dai creditori del dispo­nente, del gestore o dei beneficiari.

Pertanto, tramite il trust si raggiunge uno stato nel quale le proprietà si “sdoppiano”: il trustee risulterà titolare formale dei beni e dei relativi diritti, ma i beni restano stabilmente segregati nel trust. Il trustee è chiamato ad am­ministrare il patrimonio esclusivamente nell’interesse dei beneficiari o per il perseguimento degli scopi indicati nell’atto istitutivo.

Proprio l’autonomia del trust rispetto alla persona del trustee impone che l’atto istitutivo disciplini con attenzione alcuni profili essenziali, tra cui le moda­lità di successione nell’ufficio di trustee, al fine di garantire continuità nella ge­stione, nonché la destinazione dei beni residui in caso di cessazione dell’incari­co. Analoga attenzione va riservata alla cessazione del trust stesso, spesso prevista sin dall’origine mediante la fis­sazione di un termine finale, al cui raggiungimento il patrimonio viene at­tribuito ai beneficiari finali secondo le regole prestabilite.

Altri istituti “contigui”

Il trust si distingue da altri istituti spesso richiamati in funzione di tutela o orga­nizzazione del patrimonio, ma caratterizzati da una struttura giuridi­ca diversa e, soprattutto, nella maggior parte dei casi, da una minore capacità di garantire protezione.

In particolare, il trust non è sovrapponi­bile all’intestazione fiduciaria. In tale ipotesi, infatti, il bene intestato al fidu­ciario entra a far parte del suo patrimonio personale e rimane esposto alle sue vicende soggettive e patrimoniali, inclusa l’azione dei creditori.

Ancora, il trust si differenzia dall’istituto del vincolo di destinazione ex art. 2645-ter c.c. in quanto, inter alia, quest’ultimo non implica alcuno sdop­piamento soggettivo – non vi sono trasferimenti patrimoniali da un sog­getto ad un altro – nonché richiede la sussistenza di un interesse meritevole di tutela (tipicamente, tutela di persone con disabilità etc.). Il vincolo di destina­zione è, dunque, uno strumento più semplice e che non si presta, solita­mente, alla gestione di realtà complesse.

Più vicino al trust si colloca, invece, il fondo speciale che si traduce in un vincolo di destinazione con una gestio­ne affidata a un fiduciario. Tuttavia, in tal caso, a differenza del trust, il fidu­ciario può essere soltanto una società fiduciaria o un ente del terzo settore.

È proprio questa combinazione di segregazione, destinazione e continuità della gestione a rendere il trust particolarmente efficace nei contesti in cui la protezione del patrimonio e la stabilità nel tempo assumono un valore centrale, soprattutto in presenza di interessi complessi o di una pluralità di soggetti coinvolti.

Rischi e vantaggi (anche fiscali)

L’istituto del trust, tuttavia, presenta anche specifici “rischi”, il che rende spesso necessario ponderare ade­guatamente la sussistenza dei requisiti di legge.

Tipicamente, un rischio sotteso all’isti­tuzione del trust riguarda l’eventuale superamento di limiti di ordine pubblico che potrebbero incidere sulla validità dello stesso. Si può fare l’esem­pio di un trust che abbia l’effetto di ledere gli eredi legittimari oppure che sia istituito in modo da sottrarre la ga­ranzia ai propri creditori.

Ancora, poiché, come si è visto, il dispo­nente non ha più la proprietà dei beni conferiti nel trust potrebbe essere ne­cessario attivare strumenti di tutela per neutralizzare eventuali abusi da parte del trustee. A tal fine, il disponente può introdurre, accanto alla figura del trustee, quella del guardiano, soggetto che ha il compito di controllare che la gestione del trustee sia conforme alla volontà del disponente (le volontà del disponente sono generalmente conte­nute – oltre che nell’atto istitutivo del trust – in una specifica e dettagliata “lettera dei desideri”, c.d. letter of wishes). Inoltre, in via generale, la tutela giurisdizionale è uno strumento efficace di neutralizzazione degli abusi considerato che il disponente (così il beneficiario) può sempre agire in sede giurisdizionale (anche mediante proce­dimenti cautelari) chiedendo la sostituzione del trustee e/o il risarci­mento dei danni derivante dalla sua eventuale malagestio.

Tuttavia, nonostante i rappresentati rischi, che possono essere serenamen­te gestiti tramite consulenze mirate, non si può negare la particolare con­venienza dell’istituto, che risiede soprattutto nella particolare elasticità che si traduce nella capacità di adat­tarsi alle scelte e ai progetti di chi intende avvalersene: dalla definizione degli obiettivi all’individuazione dei be­neficiari, dal ruolo attribuito al trustee ai meccanismi di controllo previsti.

Anche sotto il profilo fiscale, peraltro, il trust presenta profili di interesse. L’apporto patrimoniale iniziale è soggetto alla sola imposta di registro in misura fissa, cui si aggiungono, qualora il conferimento riguardi beni immobili, le imposte ipotecarie e catastali, anch’esse in misura fissa. L’imposizione più rilevante interviene nella fase finale della vita del trust, al momento della distribuzione del patrimonio ai beneficiari, mediante l’applicazione dell’imposta sulle donazioni. In definitiva, il trust non è una risposta preconfezionata, ma una cornice: una struttura all’interno della quale il patrimonio può essere protetto, gestito e trasmesso, mantenendo nel tempo quell’equilibrio tra presente e futuro che è alla base di ogni pianificazione patrimoniale consapevole.