di Valentina Ottani Sconza

Il grande trasferimento di ricchezza: i numeri e le prospettive

Nei prossimi vent’anni assisteremo a uno dei più imponenti trasferimenti di ricchezza della storia recente: in Italia circa 2.000 miliardi di euro passeranno di mano. Un valore destinato ad aumentare, se si considera il crescente numero di soggetti che scelgono di trasferire la propria residenza nel nostro Paese beneficiando del c.d. res non domiciled regime (nell’anno 2025 si stimano 3.600 persone i “super ricchi” trasferiti in Italia). Il dato non è solamente economico ma ha rilevanza anche giuridica. In base al Regolamento UE 650/2012, infatti, salvo diversa scelta, la successione è regolata dalla legge del Paese in cui il defunto aveva la residenza abituale al momento della morte; ne consegue che chi vive stabilmente in Italia – anche se cittadino straniero – potrà vedere la proporia successione disciplinata dalle norme successorie italiane.

La libertà di disporre: un equilibrio vigilato

Nel nostro ordinamento la successione può avvenire per legge (successione legittima), che opera in assenza di testamento e ripartisce il patrimonio tra gli aventi diritto individuati in base al rapporto di parentela con il defunto, oppure per testamento (successione testamentaria). Il testamento, tuttavia, è ancora poco utilizzato: vi ricorre una percentuale stimata tra il 5% e l’8% della popolazione.

Il testatore, tuttavia, non gode di una libertà assoluta. Una quota di patrimonio è riservata agli eredi c.d. legittimari: coniuge, figli e, in mancanza di questi, gli ascendenti. Per determinare il valore effettivo della quota spettante a un legittimario occorre procedere alla c.d. riunione fittizia: un’operazione contabile che somma ai beni presenti nell’eredità, al netto dei debiti, il valore dei beni oggetto di liberalità in vita dal defunto, sia dirette, come le donazioni, sia indirette, come  ad esempio, l’acquisto di un immobile con il denaro fornito dal genitore.

I valori dei beni, anche con riferimento alle liberalità compiute in vita, devono essere attualizzati al momento della morte. Il risultato di questa operazione consente di determinare l’effettivo valore della quota riservata ai legitti­mari e, di conseguenza, quella di cui si può liberamente disporre. Così, ad esempio, un soggetto che muoia coniu­gato e con tre figli potrà disporre liberamente della quota di ¼, che all’e­sito della riunione fittizia corrisponderà a un determinato valore numerico, mentre dovrà necessariamente attribui­re beni per un valore pari a ¼ al coniuge e di ½ in parti uguali ai figli. La conseguenza è che un testamento che non rispetti questi requisiti è valido ed efficace, ma impugnabile dal legittima­rio qualora le disposizioni testamentarie e/o le liberalità compiute in vita, ledano i diritti di questo erede.

 La tutela dei legittimari: quando il passato riemerge

In particolare, il legittimario che si ritenga leso nei propri diritti può eserci­tare l’azione di riduzione per far dichiarare inefficaci nei suoi confronti le disposizioni testamentarie e, se neces­sario, le liberalità compiute in vita, iniziando dalle più recenti rispetto alla data della morte e procedendo a ritroso. Accertata e quantificata la lesione potrà agire, attraverso l’azione di restituzione, per ottenere il bene o il valore equivalente in denaro. In passato, questa azione aveva carattere c.d. reale: poteva cioè essere esercitata nei confronti di chiunque avesse in quel momento la proprietà del bene donato.

Ciò generava notevoli criticità, soprat­tutto in ambito societario. Accadeva spesso, come accade oggi, infatti, che l’acquisizione di family company da parte di fondi di private equity si scon­trasse con precedenti trasferimenti intrafamiliari a titolo di donazione delle partecipazioni della società target. Il punto di arrivo di queste ac­quisizioni era, e solitamente è, una fusione – diretta o inversa, con indebi­tamento – tra il veicolo costituito dall’investitore per perfezionare l’ac­quisizione e la medesima società acquisita. L’investitore, quindi, con il sistema di tutela c.d. reale, era sogget­to al rischio di restituzione con un’evidente stortura del sistema: la partecipazione richiesta, infatti, avrebbe potuto risultare di molto diffe­rente da quella che era stata oggetto dell’originario contratto di donazione.

Gli strumenti di stabilizzazione: il patto di famiglia

Per attenuare tali rigidità, nel 2006 il legislatore ha introdotto il patto di famiglia, il contratto mediante il quale l’imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, le proprie partecipa­zioni a uno o più discendenti i quali devono liquidare gli altri legittimari dell’imprenditore/disponente come se la successione si aprisse in quel momento limitatamente all’impresa. Il valore delle partecipazioni è deter­minato nel contratto e, in deroga alla disciplina ordinaria, non viene rivalu­tato alla morte dell’imprenditore. Lo strumento consente quindi di stabiliz­zare l’attribuzione a favore dei legittimari assegnatari, prevenendo future contestazioni.

La “nuova” azione di restituzione

Con la legge del 2 dicembre 2025, n. 182, il legislatore è ulteriormente inter­venuto sulle azioni poste a tutela dei legittimari. In particolare, è stata pro­fondamente modificata l’azione di restituzione: oggi, il legittimario vitto­rioso nell’azione di riduzione può chiedere la restituzione del bene sola­mente al soggetto destinatario della liberalità (o al suo avente causa sempre a titolo liberale). Se questi lo ha alienato a titolo oneroso a un terzo, il legittimario potrà ottenere solamen­te il controvalore in denaro dal donatario (azione a carattere c.d. ob­bligatorio), senza possibilità di agire nei confronti del terzo acquirente.

Oltre la tecnica: la continuità come progetto

Tutte le attribuzioni patrimoniali ef­fettuate in vita a titolo di liberalità, a prescindere dallo strumento giuridico con cui sono state attuate, assumono rilievo sistemico nella futura ricostru­zione dell’asse ereditario e nella determinazione delle quote riservate ai legittimari. Dunque, il sistema suc­cessorio italiano, fondato sul bilanciamento tra autonomia privata e tutela dei legittimari, incide sulla stabilità degli atti dispositivi e sulla prevedibilità degli effetti successori. Per questo ogni progetto di continui­tà generazionale non può trascurare questi profili.

Si potrebbe essere indotti a conside­rare che la scelta più prudente sia quella di lasciare a tutti i legittimari quote identiche di ogni bene per evitare squilibri derivanti da oscilla­zioni di valore, specie con riferimento all’impresa. In realtà, strumenti a di­sposizione del professionista come patto di famiglia, holding, trust, testa­mento, etc., possono essere plasmati e utilizzati, anche combinati fra loro, per governare tali rischi orientando le scelte agli obiettivi di lungo periodo della famiglia.

Tuttavia, lo scenario che ci attende impone di considerare la pianificazio­ne patrimoniale non come un semplice esercizio tecnico, a volte orientato al solo efficientamento fiscale. Soprattutto in famiglie con patrimoni complessi, questa attività richiede un necessario superamento del paradigma culturale: la vera sfida non è decidere “a chi lasciare cosa”, bensì progettare per tempo come “trasferire” valore economico, compe­tenze, responsabilità e visione strategica. Solo una pianificazione consapevole e lungimirante può ga­rantire continuità e preservare la capacità del patrimonio di generare valore nel tempo.